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Gruppi di lavoro: il "RINNOVATO" GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)
La precedente versione del d.lgs. 66/17 abolendo il GLH di Istituto, previsto nell’art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha introdotto il Gruppo per l'Inclusione (GLI). Il riformato provvedimento, oggi in discussione, conferma l'impostazione del precedente provvedimento; inoltre conferma i componenti e i compiti, aggiungendone uno ulteriore.
Come Associazione desideriamo far notare che l'introduzione del GLI (il "Nuovo GLI") ha creato una serie di dubbi e perplessità in molte Istituzioni Scolastiche; il gruppo viene ancora oggi confuso con il “vecchio GLI”, ossia il gruppo istituito dal Decreto Ministeriale n. 8/2013, riguardante gli alunni con BES. Il DM 8/2013 stabiliva che il "GLH di Istituto" doveva assumere il nome di “GLI” nel momento in cui entravano a far parte del gruppo altre figure istituzionali, elencate nel citato decreto, che indicava anche i compiti ad esso correlato, ovvero la definizione del Piano Annuale per l'Inclusività, noto come PAI.
Venendo meno il GLH di Istituto che, ricordiamo, è stato abolito il 1° settembre 2017, è evidente che anche tutto ciò che ad esso era collegato non poteva sussistere. A fronte di scarsa chiarezza, molte scuole hanno continuato a convocare, accanto al “Nuovo GLI” istituito dal D.Lgs. 66/17, il “vecchio GLI” con relative incombenze.
È notorio come le risorse nella scuola scarseggino e come sia importante non disperdere le energie in attività non richieste. Per questo è fondamentale che venga data comunicazione a tutte le scuole dei cambiamenti introdotti dalle norme.
Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: Art. 8. (Modificazioni dell’art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). (Art. 9. Gruppi per l’inclusione scolastica)