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Piano Educativo Individualizzato

Piano Educativo Individualizzato
Come docenti siamo attenti alle questioni del “fare scuola” e, per questo, il nostro focusè orientato soprattutto a quelle parti del provvedimento che, se non modificate, introdurrebbero una serie di storture e di passaggi confusi a danno, prima di tutto, degli alunni con disabilità, in quanto verrebbero lesi diritti costituzionalmente sanciti, e in secondo luogo, a danno anche dei compagni e delle compagne, della famiglia e dell’intera società.
Ci rendiamo conto che la scuola si avvale di un linguaggio specifico, le cui sfumature non devono essere trascurate, per questo sottoponiamo all’attenzione della Commissione gli aspetti prioritari, che chiedono immediato intervento correttivo, in particolare nell’articolo riguardante il “Piano Educativo Individualizzato”. 
 
Nell'articolo riguardante il PEI, vi sono più passaggi, molto delicati, che devono essere attentamente valutati. 
 
Alla lettera a)si chiede di sostituire “approvato” con il termine, più appropriato, “congiuntamente”, che ben lascia intuire la funzione di condivisione e di collaborazione fra gli attori coinvolti nella stesura del PEI. Lasciare il termine “Approvato” significa dover specificare la modalità “A maggioranza relativa? Assoluta? O all’unanimità?” che potrebbe porre la famiglia in una condizione di “minoranza”, contravvenendo agli obiettivi del processo di inclusione, fondati sulla collaborazione corresponsabile e partecipata, nonché sulla condivisione, fra le realtà coinvolte: famiglia, scuola, specialisti ASL e anche altre figure previste. 
 
Alla lettera c) insieme agli altri elementi considerati, da svilupparsi negli ambienti di apprendimento, va inserita la voce “apprendimenti”, come stabiliscono i commi 3 e 4 dell’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 
Alla lettera d) nella descrizione va inserita, oltre alla voce “classe”, anche la “sezione” (per la scuola dell’infanzia). Viene chiesto di. “omettere” questo passaggio:“gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici”; non è raro, infatti, e basta leggere alcuni PTOF nei vari siti web, che vengano proposte attività rivolte ai soli alunni con disabilità, proprio mediante “progetti specifici”. Onde evitare di incorrere in questa situazione, già abrogata dalla legge 517/77, è più opportuno eliminare la voce.
 
Alla lettera g) la predisposizione di una bozza di PEI a fine giugno potrebbe comportare l’approvazione della stessa versione nel mese di ottobre, ignorando, in tal modo, il cambiamento dell’alunno avvenuto nel periodo estivo. Il rischio che ciò accada è più alto di quanto si possa immaginare. 
La predisposizione del PEI, invece, viene fissata “entro e non oltre il mese di ottobre” 
Quindi optiamo per una indicazione più coerente, a vantaggio dell’alunno e del suo percorso: il PEI deve essere predisposto “entro e non oltre” il mese di ottobre. 
Omettere la parte riguardante l’aggiornamento del PEI,in palese contrasto con il fatto che il PEI è un documento di validità annuale, elaborato a inizio di anno, il cui riferimento cessa con la fine di ogni anno scolastico, e nel quale sono indicate le risorse per il successivo anno scolastico. 
 
Alla lettera h)vanno richiamati gli attori deputati alla modifica del PEI e declinate le voci da analizzare in questo incontro. 
2-ter: Poiché le risorse a favore dell’alunno, garantite anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Sentenza 275/16 e 80/10), sono richieste dal GLO, non si ravvede la necessità che il MIUR, in accordo con il MEF, si riservi di stabilire in un secondo momento le modalità per l’indicazione delle risorse nel PEI (2-ter) (di questa parte si chiede l’abrogazione)
 
Per le modifiche si rimanda alla tabella di seguito allegata, nello specifico: all’Art. 6. [Modificazioni dell’art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Art. 7. Piano Educativo Individualizzato)]