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Desidero richiedere informazioni circa la liceità di un'azione fatta dalla D.S. della scuola dove lavoro. Sono un'insegnante presso un liceo scientifico-linguistico, con abilitazione per la classe A047 (matematica), entrata di ruolo nel 2015 su sostegno.
Premetto che l'organico di sostegno non è in sovrannumero (10 ragazzini con il sostegno, di cui uno con sentenza a 30 ore, decretata a fine novembre, per 7 docenti). A inizio novembre la D.S. mi convoca per comunicarmi che toglierà 4 ore al mio orario di sostegno e le metterà su un potenziamento di matematica per classi prime, per esigenze didattiche venute fuori anche dal RAV, asserendo che ne ha facoltà. Ebbene la mia domanda è proprio questa: può arbitrariamente prelevare ore dal sostegno e metterle sul potenziamento di matematica, quando poi è evidente la necessità di avere più ore per il sostegno?
RISPOSTA - Le ore di sostegno non possono essere ridotte in corso d’anno, né si può, senza valida motivazione, interrompere la continuità.
È vero che la normativa assegna al Dirigente Scolastico il potere di assegnare i docenti alle classi, ma è pur vero che il principio della continuità didattica è presente nella normativa proprio a tutela dei diritti degli alunni.
Al riguardo si citano i seguenti riferimenti: la legge 107/2015, legge di riorganizzazione del sistema in cui è richiamata la tutela dei diritti a favore degli alunni; il recente decreto legislativo n. 66/2017 che, all’art. 14, riprende i principi sanciti dall’art. 461 del Decreto legislativo n. 297/94, in cui, al fine di garantire la continuità, è stabilito che dopo 20 giorni dall’inizio delle attività scolastiche il docente non può essere spostato di sede.