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Salve, sono un docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Quest'anno scolastico seguo un alunno disabile che segue una programmazione differenziata. È iscritto in una prima classe di un Liceo Artistico Statale. Questo alunno ha come diagnosi clinica: turbe comportamentali in soggetto con disturbo dello spettro autistico. Indice di gravità: art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
L'alunno, dall'inizio dell'anno scolastico, segue un orario ridotto delle lezioni, pari all'orario settimanale del sottoscritto: 18 ore. Dato che siamo arrivati quasi alla fine dell'anno scolastico, ho cercato di documentarmi in merito alla scrutinabilità o meno dell'alunno, in base alle assenze dello stesso. Ho letto con attenzione la seguente pagina di questo Vostro sito web: http://www.sostegno.org/node/207. Considerando l'orario scolastico ridotto che segue questo alunno e aggiungendo le assenze fatte finora dallo stesso, mi è sembrato opportuno dire alla madre di richiedere, per suo figlio, un certificato medico specialistico, rilasciato dalla competente divisione di Neuropsichiatria infantile, dove si evince della patologia del ragazzo e della necessità di svolgere un orario scolastico ridotto. In questo modo, anche se l'alunno superasse il 25% di assenze, sarebbero giustificate dal certificato medico specialistico. Oggi la madre dell'alunno, dopo avere richiesto alla competente divisione di Neuropsichiatria infantile questo certificato medico, mi ha detto che si rifiutano di produrre questo certificato medico. Arrivo subito al mio dubbio pertanto... È secondo voi giusto, corretto, sotto il profilo giuridico, che questa divisione di Neuropsichiatria infantile si sia rifiutata di produrre e fornire alla madre dell'alunno questo certificato? Cordialmente. [Lettera firmata]
RISPOSTA - La questione va posta in relazione alla riduzione dell’orario scolastico. Occorreva, infatti, valutare attentamente tale scelta, considerando la validità dell’anno scolastico: ai fini della valutazione il comma 7 dell’art. 14 del DPR 122/09 fissa, per la validità, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La norma, tuttavia, contempla anche la possibilità, per le singole Istituzioni scolastiche, di stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe alla frequenza dell’orario indicato. La deroga riguarda le assenze debitamente “documentate e continuative”, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno stesso. Anche la Circolare ministeriale 20 del 4 marzo 2011 entra nel merito della validità anno scolastico, precisando che le assenze potrebbero essere dovute a differenti condizioni, fra cui “gravi motivi di salute” anche qui “adeguatamente documentati”. In genere gli alunni con disabilità possono essere interessati da condizioni di salute che obbligano ad assenze in corso d’anno; in tal caso é possibile attivare un percorso di istruzione domiciliare.
Ma come non chiedersi perché per uno studente in obbligo sia stato scelto di ridurre l’orario scolastico, senza neppur affrontare tale decisione in sede di GLHO? Da quanto da lei scritto, si deduce che la decisione di ridurre l'orario sia stata assunta solo dalla scuola. In tal caso, apparirebbe coerente il comportamento dell’ASL che si è opposta a fornire una documentazione “su richiesta”. È non solo opportuno ma anche necessario trattare sempre in sede di GLHO scelte importanti per l'alunno: le decisioni devono essere assunte congiuntamente da tutti gli attori coinvolti nel percorso formativo dello studente, ovvero da parte di tutti i docenti della classe, della famiglia e degli specialisti dell’ASL.Si allega di seguito un intervento dell'avv. Nocera in merito alla Circolare Ministeriale 20/2011: le informazioni contenute potranno esserle di aiuto.
Allegato - "Sull'argomento (validità anno scolastico, ndr) è intervenuta successivamente la C.M. n° 20 del 4 Marzo 2011 che rende meno rigido il riferimento alla invalidità dell'anno scolastico a causa di assenze. Infatti la Circolare, nel ritrascrivere la disposizione dell'art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09 sulla possibilità di deroghe al limite massimo di assenze, quando comunque il Consiglio di classe abbia sufficienti elementi di valutazione, affida al collegio dei docenti il compito di determinare i casi di deroga e a titolo di esempio cita tra gli altri l'ipotesi di gravi motivi di salute documentati e terapie e cure programmate. Ora, è noto che gli alunni con disabilità sono maggiormente esposti al rischio di malattie e comunque hanno spesso necessità di svolgere terapie e cure programmate. Pertanto la Circolare giunge utile per evitare ingiuste bocciature). [di Salvatore Nocera pubblicato in EdScuola]