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La Sentenza del Consiglio di Stato n. 245/1994 introduce la possibilità di cambiare il docente incaricato su posto di sostegno.
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Di seguito la "Massima" pubblicata a commento della Sentenza nel sito www.edscuola.it
MASSIMA
"Se è vero che, ai fini dell’attuazione dell’obbligo dell’assistenza scolastica negli istituti superiori ai portatori di handicap, sancito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, come incisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 3-8 giugno 1987, n. 215, non può esigersi che ciascun alunno affetto da menomazione sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno medesimo preordinato a consentire l’inserimento globale dell’alunno nell’istituzione scolastica, è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa, con la conseguenza che, allorché le modalità con le quali sia organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in via di principio, alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della regolamentazione secondaria, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria (nella specie è stata affermata l’illegittimità dei provvedimenti del Provveditore agli studi che, per due anni scolastici consecutivi, aveva nominato, a sostegno di un’alunna del liceo classico, avente difficoltà, per problemi di coordinazione motoria, a svolgere compiti scritti di latino e greco, un professore di educazione fisica)."