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FAQ agosto 2017

Domanda estesa: 
Faq n. 1 – Continuità ai sensi del D.Lgs. 66/2017
Ho una bimba con 104 con gravità che quest'anno frequente la 4 elementare. Ha avuto ogni anno un insegnante di sostegno diverso, con notevoli problemi di adattamento. L'anno scorso la bambina ha lavorato bene con l’insegnante assegnata e abbiamo inviato mail alla preside chiedendo che l’insegnante, precaria, fosse riconfermata anche per l’anmo successivo. Secondo voi é meglio compilare il modulo che vedo nel vostro sito con i vari riferimenti normativi e farlo protocollare? Ringrazio per l’attenzione e la cortese risposta. Saluti. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 1 – Continuità ai sensi del D.Lgs. 66/2017
La norma prevede che il Dirigente scolastico, valutati l’interesse dell’alunno con disabilità e l’eventuale richiesta da parte della famiglia, possa proporre al docente, che l’anno precedente era stato incaricato su posto di sostegno, un ulteriore incarico, ma non prima dell’inizio delle lezioni e vincolando tale possibilità a quanto richiamato nel decreto stesso, nonché alla emanazione di un provvedimento che renda attuativa tale procedura. Alla data odierna non è ancora stato emanato il provvedimento indicato all’art. 14 comma 3 del D.Lgs 66/2017. Presentare la richeista potrebbe in qualche misura essere utile, ma, come fatto presente, la richiesta non comporta automatico accoglimento, stanti i vincoli richiamati nel modulo proposto e qui accennati.
 

 
Faq n. 2 – Specializzazione per il sostegno: il percorso
Desidero chiedere informazioni riguardo alla partecipazione a tale corso. Sono insegnante abilitata in Tecnologia, per la scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni ho insegnato su posto di sostegno e vorrei continuare. Chiedo informazioni su come è organizzato il corso nella provincia di Verona, che cosa devo fare per partecipare e il costo. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 2 - Specializzazione per il sostegno: il percorso
Deve frequentare il corso di specializzazione per il sostegno, il cui accesso, in base al decreto legislativo n. 59/2017, è previsto previo conseguimento di specifici requisiti, fra cui 24 cfu. Per i docenti già abilitati è stata introdotta una fase transitoria, con concorsi riservati  http://www.flcgil.it/scuola/precari/come-funziona-il-concorso-riservato-...  (per approfondimenti: clicchi qui).
Verifichi, tramite il sindacato o l’università, il percorso da seguire per accedere al concorso che sarà bandito nel 2018.
Superato il concorso, potrà accedere al percorso FIT e conseguire la specializzazione per il sostegno, valido per la scuola secondaria, introdotto dal decreto legislativo n. 59/2017.  
 

Faq n. 3 – Continuità didattica
Buonasera visto la normativa ultima relativa alla continuità didattica su sostegno; vi significo che nell'anno scolastico 2016/2017 ho svolto servizio sul sostegno con incarico da novembre al 30 giugno, anche se priva del titolo specifico; volevo sapere, visto che per l'anno in corso sono specializzanda sul sostegno in virtù del TFA 2017/18, se posso presentare la domanda di richiesta di continuità presso la scuola in cui l'anno scolastico prescedente ho svolto servizio. Certa di un Vostro riscontro, distinti saluti. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 3  - Continuità didattica
La domanda di continuità, così come introdotta dal D.L.gs. n. 66/2017, può essere inoltrata unicamente dalla famiglia.
 

 
Faq n. 4 – Specializzazione sostegno per Infanzia e Primaria
Desidero richiedere informazioni riguardo ai corsi di insegnante di sostegno per scuola dell'infanzia e primaria. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 4 - Specializzazione sostegno per Infanzia e Primaria
Per conseguire la specializzazione per il sostegno per uno degli ordini di scuola indicati, attualmente è attiva la terza edizione presso le università autorizzate dal MIUR con apposito Decreto. Non sappiamo se sarà  indetta una quarta edizione. In base al D.Lgs. n. 66/2017, infatti, il percorso di formazione sarà modificato, come pure l’accesso, che avverrà tramite selezione alla quale si accede previo conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria) e di ulteriori 60 cfu. Al riguardo si attende il decreto che precisi i passaggi introdotti dalla nuova norma.
 

Faq n. 5 – Cattedra Mista
Desidero ricevere il modello in formato WORD per richiedere la cattedra mista scuola secondaria di II grado. Grazie mille. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 5 – Cattedra Mista
Il file, in formato word, per la disponibilità alla Cattedra Mista è stato inviato al suo recapito mail.
 

Faq n. 6 – Specializzazione per il sostegno: scuola secondaria di 2 grado
Buongiorno, desidero richiedere informazioni riguardo il nuovo iter per diventare insegnante di sostegno. Io in particolare sono laureata in Ingegneria, ma ho da sempre questo sogno e vorrei capire come posso formarmi per poter essere un insegnante di sostegno. Vi ringrazio. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 6 - Specializzazione per il sostegno: scuola secondaria di 2 grado
Per specializzarsi per il sostegno, deve dapprima conseguire i 24 Cfu richiesti per partecipare al concorso che dovrebbe essere bandito nel 2018. Il superamento del concorso le consentirà di partecipare al relativo percorso triennale di formazione iniziale e di reclutamento (FIT) introdotto dal Decreto legislativo n. 59/2017.
 

Faq n. 7  - Percorso per la specializzazione per il sostegno
Desidero richiedere informazioni riguardo: a) modalità per diventare insegnanti di sostegno; b) capire qual è il percorso per entrare come insegnante di sostegno di ruolo. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 7  - Percorso per la specializzazione per il sostegno
Per quanto riguarda la prima domanda, la invitiamo a leggere le precedenti faq: potrà trovare la risposta che cerca. Per la seconda, ovvero per l’accesso al ruolo, rimandiamo ai provvedimenti che, annualmente, il MIUR emana in tema di reclutamento del personale docente.
 

Faq n. 8 - Specializzazione per il sostegno: 1 e 2 grado
Buongiorno! Vorrei avere alcune delucidazione sul percorso da seguire per diventare insegnanti di sostegno: è necessario affrontare prima di tutto il TIF e successivamente il TFA per il sostegno? Ringraziandovi anticipatamente della risposta, vi saluto cordialmente. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 8 - Specializzazione per il sostegno: 1 e 2 grado
Per quanto riguarda le sue domande, la invitiamo a leggere le precedenti faq: potrà trovare la risposta che cerca (riferita a ciascun ordine e grado di scuola: scuola dell’Infanzia e Primaria e scuola secondaria di 1 e di 2 grado).
 

Faq n. 9 - Specializzazione per il sostegno: scuola Secondaria di Secondo grado
Buongiorno, vorrei avere informazioni in merito all'abilitazione per diventare insegnante di sostegno. Sono laureata in Economia e commercio. Non mi è chiaro quale percorso devo seguire. Mi potete chiarire?  Aspetto Vostro gentile riscontro. Cordialità. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 9 - Specializzazione per il sostegno: scuola Secondaria di Secondo grado
Per specializzarsi per il sostegno (non è prevista l’abilitazione che, invece, riguarda l’insegnamento disciplinare), deve dapprima conseguire i 24 Cfu richiesti per partecipare al concorso che dovrebbe essere bandito nel 2018. Superato il concorso, potrà frequentare il percorso triennale formazione iniziale e di reclutamento (FIT) introdotto dal Decreto legislativo n. 59/2017.
 

Faq n. 10 - Specializzazione per il sostegno (Musica, canto e pianoforte)
Buongiorno: ho conseguito il diploma accademico di I livello e di II livello in discipline musicali, eseguito corsi di Musicoterapia e di Pedagogia. Essendo già inserita nelle graduatorie di III fascia, mi piacerebbe insegnare sostegno poichè lavoro già con diversi bambini, insegnando loro la Musica, il canto e il pianoforte. C'è modo di frequentare un corso anche a pagamento? Grazie. Cordiali saluti. [Lettera firmata]
 
RISPOSTA alla Faq n. 10 - Specializzazione per il sostegno (Musica, canto e pianoforte)
Anche per i docenti di strumento musicale, il percorso è quello descritto nelle precedenti FAQ. Per specializzarsi per il sostegno, deve dapprima conseguire i 24 Cfu richiesti per partecipare al concorso, che dovrebbe essere bandito nel 2018. Superato il concorso, potrà frequentare il percorso triennale formazione iniziale e di reclutamento (FIT) introdotto dal Decreto legislativo n. 59/2017
Nel caso in cui fosse già abilitato all’insegnamento o avesse maturato tre anni di servizio nella scuola, potrà partecipare ai concorsi riservati (per approfondimenti: clicchi qui), previsti in questa fase transitoria, per accedere al percorso FIT.
Verifichi, tramite il sindacato o l’università, il percorso da seguire per accedere al concorso che sarà bandito nel 2018.
 

 
Faq n. 11 – Inserimento nelle graduatorie
Entro quando va fatta la domanda dell'insegnante di sostegno per il prossimo anno scolastico? Grazie.
 
RISPOSTA alla Faq n. 11 - Inserimento nelle graduatorie
Le suggeriamo di rivolgersi al sindacato di categoria, in modo da inoltrare domanda nei tempi previsti per l’accesso al ruolo di insegnante.
 

Faq n. 12 – Validità anno scolastico
Salve, sono un docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Quest'anno scolastico seguo un alunno disabile che segue una programmazione differenziata. È iscritto in una prima classe di un Liceo Artistico Statale. Questo alunno ha come diagnosi clinica: turbe comportamentali in soggetto con disturbo dello spettro autistico. Indice di gravità: art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. 
L'alunno, dall'inizio dell'anno scolastico, segue un orario ridotto delle lezioni, pari all'orario settimanale del sottoscritto: 18 ore. Dato che siamo arrivati quasi alla fine dell'anno scolastico, ho cercato di documentarmi in merito alla scrutinabilità o meno dell'alunno, in base alle assenze dello stesso. Ho letto con attenzione la seguente pagina di questo Vostro sito web: http://www.sostegno.org/node/207. Considerando l'orario scolastico ridotto che segue questo alunno e aggiungendo le assenze fatte finora dallo stesso, mi è sembrato opportuno dire alla madre di richiedere, per suo figlio, un certificato medico specialistico, rilasciato dalla competente divisione di Neuropsichiatria infantile, dove si evince della patologia del ragazzo e della necessità di svolgere un orario scolastico ridotto. In questo modo, anche se l'alunno superasse il 25% di assenze, sarebbero giustificate dal certificato medico specialistico. Oggi la madre dell'alunno, dopo avere richiesto alla competente divisione di Neuropsichiatria infantile questo certificato medico, mi ha detto che si rifiutano di produrre questo certificato medico.  Arrivo subito al mio dubbio pertanto...  È secondo voi giusto, corretto, sotto il profilo giuridico, che questa divisione di Neuropsichiatria infantile si sia rifiutata di produrre e fornire alla madre dell'alunno questo certificato? Cordialmente.
 
RISPOSTA alla Faq n. 12 - Validità anno scolastico
La questione va posta in relazione alla riduzione dell’orario scolastico. Occorreva, infatti, valutare attentamente tale scelta, considerando la validità dell’anno scolastico: ai fini della valutazione il comma 7 dell’art. 14 del DPR 122/09 fissa, per la validità, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La norma, tuttavia, contempla anche la possibilità, per le singole Istituzioni scolastiche, di stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe alla frequenza dell’orario indicato. La deroga riguarda le assenze debitamente “documentate e continuative”, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno stesso. Anche la Circolare ministeriale 20 del 4 marzo 2011 entra nel merito della validità anno scolastico, precisando che le assenze potrebbero essere dovute a differenti condizioni, fra cui “gravi motivi di salute” anche qui “adeguatamente documentati”. In genere gli alunni con disabilità possono essere interessati da condizioni di salute che obbligano ad assenze in corso d’anno; in tal caso é possibile attivare un percorso di istruzione domiciliare.
Ma come non chiedersi perché per uno studente in obbligo sia stato scelto di ridurre l’orario scolastico, senza neppur affrontare tale decisione in sede di GLHO? Da quanto da lei scritto, si deduce che la decisione di ridurre l'orario sia stata assunta solo dalla scuola. In tal caso, apparirebbe coerente il comportamento dell’ASL che si è opposta a fornire una documentazione “su richiesta”. È non solo opportuno ma anche necessario trattare sempre in sede di GLHO scelte importanti per l'alunno: le decisioni devono essere assunte congiuntamente da tutti gli attori coinvolti nel percorso formativo dello studente, ovvero da parte di tutti i docenti della classe, della famiglia e degli specialisti dell’ASL.Si allega di seguito un intervento dell'avv. Nocera in merito alla Circolare Ministeriale 20/2011: le informazioni contenute potranno esserle di aiuto.
 
"Sull'argomento (validità anno scolastico, ndr) è intervenuta successivamente la C.M. n° 20 del 4 Marzo 2011 che rende meno rigido il riferimento alla invalidità dell'anno scolastico a causa di assenze. Infatti la Circolare, nel ritrascrivere la disposizione dell'art. 14 comma 7 del DPR n° 122/09 sulla possibilità di deroghe al limite massimo di assenze, quando comunque il Consiglio di classe abbia sufficienti elementi di valutazione, affida al collegio dei docenti il compito di determinare i casi di deroga e a titolo di esempio cita tra gli altri l'ipotesi di gravi motivi di salute documentati e terapie e cure programmate. Ora, è noto che gli alunni con disabilità sono maggiormente esposti al rischio di malattie e comunque hanno spesso necessità di svolgere terapie e cure programmate. Pertanto la Circolare giunge utile per evitare ingiuste bocciature). [di Salvatore Nocera pubblicato in EdScuola]
 

Data della richiesta: 
Sunday, 8 October, 2017 - 03:43
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