Faq n. 1 - Due alunni con disabilità nella stessa classe
L'insegnante di sostegno nel caso in cui in una classe ce ne siano due, seguirà entrambi i bambini da SOLA oppure ogni bambino avrà la sua di insegnante? In entrambi i casi è possibile avere riferimenti di legge che decretano lo svolgimento. GRAZIE [Lettera firmata]
RISPOSTA alla Faq n. 1 - Due alunni con disabilità nella stessa classe
In base alla lege 104/92, art. 13 c. 6, l’insegnante di sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità. Egli assume la contitolarità e, con i colleghi, concorre al processo formativo di tutti gli alunni, favorendo il processo inclusivo. Fra le modalità operative vi è anche quella di “sedere” accanto all’alunno con disabilità (ma si tratta di una delle forme di lavoro, non l’unica!).
Peraltro proporre un utilizzo che “separa” i due alunni con disabilità dai compagni della classe equivale a contravvenire a quanto stabilito dalle norme in materia, ricreando “classi differenziali di fatto” (abolite dalla legge 517/77; pertanto tale prassi va assolutamente non attuata.
Sarà invece compito del Consiglio di classe o del modulo individuare modalità di intervento che consentano a tutto il gruppo-classe di lavorare insieme (si pensi ai gruppi di apprendimento cooperativo oppure a progetti che vedono la classe divisa in due gruppi, in ciascuno dei quali vi sarà un solo alunno con disabilità).
Faq n. 2 - Messa a disposizione: requisiti
Desidero richiedere informazioni riguardo alla messa a disposizione per l'insegnamento di sostegno. Infatti circolava insistente la voce che anche i laureati non abilitati potessero essere impiegati per tale ruolo. Recentemente ho inviato la domanda alle scuole della mia città (Padova) ma una dirigente m'ha comunicato che col mio titolo di studio (laurea in Scienze dell'educazione) detta domanda non può essere accolta. Potreste fare un po' di luce in merito? Grazie, cordiali saluti. [Lettera firmata]
RISPOSTA alla Faq n. 2 - Messa a disposizione: requisiti
Non avendo specificato a quale ordine e grado di scuola ha fatto richiesta, precisiamo che la nostra risposta riguarda la scuola secondaria di secondo grado. Occorre peraltro tener presente che il sostegnon non è un insegnamento. Si tratta, come prevede la norma, di “attività” finalizzate a favorire il processo di inclusione, assicurando a ciascun alunno, quindi anche all’alunno con disabilità, il successo formativo.
Gli aspiranti docenti, nel produrre le domande di messa a disposizione (avendone i requisiti), possono indicare sia posto curricolare che di sostegno. La norma prevede che i posti di sostegno debbano essere prioritariamente assegnati ai docenti specializzati per il sostegno; nel momento in cui gli elenchi di sostegno risultano vuoti, si procede nominando docenti privi di tale titolo.
Faq n. 3 - FIT e requisiti
Sono una laureanda in lingue, magistrale. Volevo sapere, se ne siete a conoscenza gentilmente, se con la mia laurea posso partecipare al concorso Fit sostegno o se solamente la laurea in scienze della formazione viene accettata. [Lettera firmata]
RISPOSTA alla Faq n. 3 - FIT e requisiti
Una volta laureata e dopo aver conseguito i
24 Cfu richiesti, lei potrà partecipare al concorso che dovrebbe essere bandito nel 2018, per l’accesso al percorso relativo alla formazione iniziale e reclutamento
(FIT), previsto dal Decreto legislativo n. 59/2017.
Se invece intende lavorare nella scuola Primaria o nell’Infanzia, allora dovrà laurearsi in Scienze della Formazione Primaria; in questo caso non è previso il percorso FIT.
Faq n. 4 - Continuità didattica
La CONTINUITA' DIDATTICA come richiesto telefonicamente. [Lettera firmata]
RISPOSTA alla Faq n. 4 - Continuità didattica
La continuità didattica da sempre è ritenuta fondamentale per il percorso formativo degli alunni. Essa riguarda tutti i docenti assegnati ad una classe: gli insegnanti dovrebero accompagnare gli alunni nel corso dell’intero ciclo.
Lo ribadisce la legge 107/2015, ma già lo avevano affermato altri provvedimenti (dal Testo Unico del 1994, vedasi
art. 119 e
art. 396, al Decreto legislativo
n. 59 del 2004.
Di continuità, riservata però ad un solo docente della classe, ne parla anche il Decreto legislativo n. 66/2017 che, all’art. 14 comma 3 afferma: “3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131”.
In realtà il D.Lgs. 66/17 non garantisce la continuità, si limita a ribadire un principio che, a nostro avviso, garantisce più il docente che il diritto degli alunni; se infatti l’interesse primario fosse stato rivolto agli alunni, allora la continuità avrebbe coinvolto necessariamente tutti i docenti della classe, facendo leva, al tempo stesso, sulla continuità relativa al “Progetto”. È utile, infatti, rammentare che la continuità riguarda anche il “progetto” che i docenti della classe hanno adottato e che dovrebbe essere perseguito anche negli anni successivi (fatte salve le dovute e necessarie modifiche).
Siamo ancora in attesa del decreto che renderà attuative le procedure descritte nel decreto lgs. 66/2017.
Faq n. 5 - Scuola dell'infanzia: ore di sostegno e continuità
Sono una docente di sostegno per la scuola dell'infanzia. All'inizio di quest'anno scolastico ho saputo che sono stata assegnata in due sezioni diverse: in una c'è un bambino che ha l'articolo 3 comma 3 della Legge 104 e nell'altra un bambino con l'articolo 3 comma 1. Il bambino con il comma uno ha 3 anni ed è stato inserito quest'anno, mentre quello con il comma 3 è il terzo anno che frequenta. Lo scorso anno il bambino con articolo 3 comma 3 aveva 20 ore di sostegno. Quest'anno la preside ha detto che devo fare 12,5 ore per bambino. Lo può fare? È giusto? La famiglia del bambino con il comma 3 può ricorrere contro questa diminuzione di ore?
Inoltre chiedo: lo scorso anno seguivo un altro bambino in una sezione diversa. La preside mi ha dato questi altri due incarichi. Lo poteva fare o vale il principio della continuità? Che devo fare per vedere aumentate le ore al bambino che ha l'articolo 3 comma 3? Grazie. [Lettera firmata]
RISPOSTA alla Faq n. 5 - Scuola dell'infanzia: ore di sostegno e continuità
Ore di sostegno - Occorre innanzitutto verificare se nel PEI o nel verbale della seduta di PEI, elaborato lo scorso anno, sono state indicate le risorse per questo anno scolastico, se cioè è stato previsto il rapporto 1:1 (pari a 25 ore settimanali). In tal caso, in base alla Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, la famiglia può inoltrare ricorso e chiedere che vengano riconosciute le ore necessarie.
Continuità - Per quanto riguarda il principio della continuità, giova qui richiamare non solo la Legge 107/2015, che la auspica e sostiene, ma anche il Testo Unico del 1994, che insiste sulla continuità, il D.lgs. n. 59/2004 e l’art. 1 comma 72 della legge n. 662/2006, in cui è previsto il diritto alla continuità didattica, diritto confermato da più di una sentenza della magistratura. L’avv. Salvatore Nocera, al riguardo, ha predisposto numerosce schede, consultabili nel sito
http://www.aipd.it (cliccare su “scuola” e poi su “schede normative”). Sulla continuità relativi agli altri casi, non è compito suo muoversi, ma della famiglia interessata che deve pretendere la continuità.
Faq n. 6 - Orario dei docenti di sostegno
Il vicepreside della nostra scuola ha consigliato il nostro Dirigente Scolastico circa l'opportunità che sia il Consiglio di Classe a formulare l'orario del docente collega di sostegno. Io lo ritengo illegale.... è possibile qualche riferimento normativo o circolare ministeriale che regola questo aspetto. Grazie. Ciao. [Lettera firmata]
RISPOSTA alla Faq n. 6 - Orario dei docenti di sostegno
È opportuno che le ore di sostegno siano destinate alla classe sulla base dei “bisogni formativi” degli alunni e, nello specifico, dell’alunno con disabilità. La formulazione dell’orario del docente di sostegno, pertanto, è bene che venga concordata all’interno del Consiglio di classe, tenendo conto delle indicazioni che lo stesso docente specializzato, incaricato su posto di sostegno, può offrire ai colleghi per una migliore definizione delle strategie didattiche da mettere in atto al fine di rispondere ai bisogni dell’alunno.
Faq n. 7 - Percorso per la specializzazione per il sostegno
Buonasera volevo alcune informazioni circa il percorso da intraprendere per diventare insegnante di sostegno. Ho una laurea in Scienze dell'educazione e negli ultimi 4 anni ho lavorato come assistente educativa in una scuola media. Vorrei sapere cosa devo fare per conseguire l'abilitazione per diventare insegnante di sostegno. [Lettera firmata]
RISPOSTA alla Faq n. 7 - Percorso per la specializzazione per il sostegno
Con il suo titolo di studio, lei può accedere all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto, allo stato attuale, dovrà dapprima conseguire i
24 cfu necessari per partecipare al concorso, che dovrebbe essere indetto nel 2018. Dovrà quindi scegliere se abilitarsi nell’insegnamento oppure specializzarsi per il sostegno e, superate le prove concorsuali, frequentare il
percorso triennale FIT, previsto dal Decreto legislativo n. 59/2017.
Faq n. 8 - Specializzazione per il sostegno per docente già abilitato
Sono una docente abilitata, classe conc. A028. Insegno Matematica e Scienze alle scuole medie e sarei interessata a passare sul sostegno. Vorrei notizie su come fare. [Lettera firmata]
RISPOSTA alla Faq n. 8 - Specializzazione per il sostegno per docente già abilitato
Deve frequentare il corso di specializzazione per il sostegno, il cui accesso, in base al decreto legislativo n. 59/2017, è previsto previo conseguimento di specifici requisiti, fra cui
24 cfu. Per i docenti già abilitati sono previsti concorsi riservati (per approfondimenti:
clicchi qui). Verifichi,
tramite il sindacato o l’università, il percorso da seguire per accedere al concorso che sarà bandito nel 2018.
Superato il concorso, potrà accedere al percorso FIT e conseguire la specializzazione per il sostegno, valido per la scuola secondaria, introdotto dal
decreto legislativo n. 59/2017.