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05/09/17 Primaria: Decreto Valutazione

Decreto Valutazione: Scuola Primaria
Noto come Decreto Valutazione, il Decreto Legislativo n. 62/2017 è uno degli otto decreti legislativi della Buona scuola recentemente approvati. Il provvedimento affronta questioni importanti per la scuola, come la valutazione, la certificazione delle competenze e l’esame di Stato a conclusione, sempre, del primo ciclo di studi.
 
SCUOLA PRIMARIA

La valutazione, che riguarda ogni alunno, ha finalità formative ed educative e concorre sia al miglioramento degli apprendimenti che al successo formativo. Sono oggetto di valutazione il processo formativo e i risultati di apprendimento, ma anche il comportamento, con riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (al riguardo è utile richiamare il Patto educativo di corresponsabilità, alla cui stesura concorrono anche i genitori – si rimanda alle Linee di Indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa” fino alla certificazione delle competenze acquisite (fine scuola primaria e secondaria di primo grado). Il decreto, che mantiene la valutazione in decimi, così come era stata introdotta dalla Ministra Gelmini nell’anno scolastico 2008/2009, ribadisce che la valutazione deve essere coerente con l’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Ai docenti di ciascuna classe è affidato il compito della valutazione: essi operano nell’esercizio della loro autonomia professionale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel POF triennale.
Un richiamo particolare è al dialogo scuola-famiglia: le informazioni sul percorso scolastico di ciascun alunno, così come la valutazione, devono essere resi noti alla famiglia; per questo la scuola deve adottare forme di comunicazioni efficaci e trasparenti.
 
PERCORSI VALUTATIVI: OPERAZIONI DI SCRUTINIO, SCHEDE 
Nella scuola Primaria, per ciascuna disciplina prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è prevista una valutazione periodica e finale degli apprendimenti; tale valutazione è espressa in “decimi”.  
A fronte di evidenti difficoltà, per i quali sono registrati livelli “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”, è compito della scuola promuovere “specifiche strategie” per migliorare le prestazioni dei propri alunni. Il decreto non specifica che cosa intende per “strategie”, ma all’art. 27 puntualizza che tali azioni devono essere effettuate “da  ciascuna  istituzione scolastica mediante l'organico  dell'autonomia  e  nei  limiti  delle risorse disponibili a legislazione vigente”.
Come avveniva prima, la valutazione degli apprendimenti, che è effettuata da tutti i docenti assegnati alla classe, è l’esito dell’espressione collegiale di tutti i docenti contitolari della classe. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Il docente di religione e quello incaricato di attività alternative partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti (ovviamente non partecipano per gli altri alunni); mentre per coloro che svolgono attività presso la scuola primaria come “ampliamento dell’offerta formativa”, ma che appartengono ad altro grado scolastico (si prenda ad esempio il docente di educazione fisica che presta la sua azione nelle classi quinte oppure al docente di musica), si limitano a fornire ai docenti della classe, responsabili della valutazione, “elementi conoscitivi in merito all’interesse manifestato e al profitto conseguito da ciascun alunno”.
[N.B. = La valutazione dell’IRC e delle attività alternative sono indicate su un documento a parte, ovvero “su una nota distinta con giudizio sintetico relativamente a: interesse manifestato e livelli di apprendimento conseguiti”.]
 
LA VALUTAZIONE
La valutazione che, ricordiamo, ha finalità formative ed educative, ha quale oggetto:
-       il processo formativo,
-       i risultati di apprendimento.
In sede di valutazione i docenti della classe devono tener conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» e del comportamento.
Per gli alunni della classe quinta i docenti contitolari dovranno compilare il “Certificato delle competenze”, che viene firmato dal Dirigente scolastico.
 
PROMOSSI O BOCCIATI? 
Anche in presenza di livelli di apprendimento “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”, gli alunni della primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.  
Mentre il DPR 122/2009, all’art. 2 comma 7, prevedeva l’inserimento di una nota nel documento di valutazione, da trasmettere alla famiglia dell’alunno, il decreto legislativo n. 66/2017 affida alla scuola il compito di attivare “specifiche strategie” per il miglioramento dei livelli di apprendimento, da attuarsi con le risorse disponibili.
Nella scuola Primaria la bocciatura (non ammissione alla classe successiva) è considerata unicamente a fronte di “casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione” ampiamente documentata; la non ammissione alla classe successiva richiede una decisione “assunta all’unanimità” da parte di tutti i docenti della classe (art. 3). Nessuna novità rispetto a quanto previsto dalla normativa attuale.
 
 
INVALSI: le novità
Le rilevazioni INVALSI, alle quali devono partecipare tutte le istituzioni scolastiche, contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche, fornendo strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della  azione didattica. Sembrerebbe superata, secondo questa prospettiva, l’impostazione della rilevazione che, come è noto, è effettuata a livello nazionale e riguarda la “valutazione del sistema nazionale di istruzione e di qualità del servizio” (art. 1 c. 7). Le prove sono predisposte dall’Istituto INVALSI.
Classi interessate: classe 2 e classe 5
Discipline coinvolte
-       Matematica e italiano per la classe seconda.
-       Matematica, italiano e inglese per la classe quinta.
Per la lingua inglese, saranno somministrate prove di posizionamento sulle abilità di comprensione della  lingua e prove di posizionamento sulle abilità di uso della  lingua. 
 
(di Evelina Chiocca)
Le disposizioni citate sono operative dal 1° settembre 2017 (art. 26 del D.L.vo 62/2017)
 

 
Data: 
05/09/2017 - 21:16
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