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31/08/17 IL "NUOVO GLI"

I GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

Che cosa cambia dal 1° settembre 2017

 

Il nuovo GLI

(
Gruppo di lavoro per l’inclusione)

IGLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), istituito dall’art. 9 del D.L.vo n. 66/2017, è il nuovo Gruppo di lavoro a livello di singola Istituzione Scolastica.

La Nota Miur 4 agosto 2017, Prot. n. 1553(inserire il link del 1553), che offre chiarimenti in merito alla decorrenza dei temrini di applicazione delle indicazioni del Decreto Legislativo n. 66/2017, ricorda che dal 1° settembre 2017 debbano essere istituiti i “nuovi” gruppi per l’inclusione scolastica: il GLIR presso ciascuna sede regionale, di cui abbiamo già parlato in questa scheda, e il GLI, presso ciascuna Istituzione scolastica.

Componenti del “NUOVO GLI”

I componenti del GLI, Gruppo di lavoro per l’inclusione, sono nominati dal Dirigente Scolastico, che presiede il gruppo, il quale li individua tra:

-       docenti curricolari,

-       docenti di sostegno

-       specialisti della Azienda sanitaria locale (il decreto non lo specifica ma, certamente, questo personale sarà designato dall’Asl di competenza)

-       e, eventualmente, da personale ATA.

 

Compiti del “NUOVO GLI”

Il “Nuovo GLI”, presieduto dal Dirigente scolastico, ha il compito di supportare:

-       il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l’inclusione,

-       e i docenti contitolari (scuola primaria o infanzia) o i consigli di classe (scuola secondaria di primo e di secondo grado) nell’attuazione dei PEI.

 

Nota bene

a) Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI può avvalersi della “consulenza” delle seguenti risorse: genitori, studenti, rappresentanti delle Associazioni territoriali delle persone con disabilità.

b) Per poter realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

 

 

Il Decreto legislativo n. 66/2017 ridisegna l’art. 15 della legge 104/2017: dal 1° settembre 2017 il GLH di Istituto non dovrà più essere costituito e, quelli presenti, dovranno essere annullati.

Le singole Istituzioni scolastiche dovranno procedere ad attivare il “Nuovo GLI”, al quale sono attribuiti precisi e specifici compiti, anche se risulta generico il riferimento al PEI (stranamente utilizzato al singolare).

Saranno i docenti dell’Istituto, scelti dal dirigente scolastico, a comporre questo nuovo gruppo, unitamente a rappresentanti del personale ATA (nomina che il dirigente potrebbe anche decidere di non effettuare) e a personale dell’ASL che, sicuramente, saranno nominati dall’Azienda sanitaria.

Il compito di questo gruppo è di supportare il Collegio docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l’inclusione; ciò significa che il Piano per l’inclusione è “elaborato” primariamente dal Collegio Docenti.

E se il Collegio docenti si avvale del supporto del GLI, il GLI, a sua volta, può consultare genitori, studenti e rappresentanti delle Associazioni territoriali, che si occupano di disabilità.

In questo passaggio la norma appare alquanto poco chiara: se da un lato vi è un’azione di supporto e dall’altra la possibilità di fruire della consulenza, resta da capire come mai queste azioni comprendano le stesse attività.

MAPPA DEI COMPITI DEL "NUOVO GLI"

 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE.

Che cos’è?

Il Piano per l’inclusione è il nuovo documento che ciascuna istituzione scolastica è chiamato ad adottare a partire dal 1° settembre 2017.

Il Piano per l’inclusione diviene parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa triennale, pertanto viene predisposto nell’ambito della definizione del PTOF. Anche in questo caso i tempi appaiono decisamente “stretti” per le scuole: poiché il Piano per l’Offerta Formativa Triennale può essere rivisto annualmente, entro il mese di ottobre (art. 1 comma 12 della Legge 107/2015), significa che entro tale termine la scuola deve dotarsi del “Nuovo GLI”, e quindi il Dirigente dovrà procedere nominandone i componenti e invitando l’ASL ad inviare un suo rappresentante (e questo in assenza di una “quantificazione” dei componenti del gruppo; il decreto trascura, infatti, di stabilire “quanti” docenti incaricati su posto di sostegno, “quanti” docenti incaricati su posto disciplinare… ecc.).

Il Dirigente è bene che attenda indicazioni da parte del MIUR? O potrà (dovrà) procedere dato che il Ministero ha inviato comunicazione in merito alla data di costituzione dei nuovi gruppi?

Ipotizzando una solerte indicazione da parte del MIUR, dopo aver costituito il gruppo, seguendo lo schema sopra riportato, la scuola deve procedere per la definizione del Piano per l’inclusione.

 

In che cosa consiste questo nuovo documento?

Appare abbastanza generico il contenuto di questo nuovo documento. Il D.L.vo n. 66/2017 afferma che il Piano per l’inclusione:

-       definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse,

-       definisce, facendo riferimento alle risorse, “il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento”,

-       contiene la progettazione e di programmazione di interventi volti a migliorare la qualità dell’inclusione scolastica.

Accanto a queste indicazioni generiche, viene precisato che questo Piano dovrà essere attuato “nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili” (art. 8, comma 2, del D.L.vo 66/2017).

Bisogna dunque far riferimento a ciò di cui la scuola dispone per migliorare la qualità dell’inclusione. Ogni risorsa aggiuntiva o necessaria non potrà essere erogata dal MIUR.

 

di Evelina Chiocca

 

__________________________________________  

Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L.vo n. 66/17
 
Art. 8. Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
 
__________________________________________  
Si riporta il testo dell'art. 9 del D.L.vo n. 66/17
 
Art. 9. Gruppi per l’inclusione scolastica
1. L’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi per l’inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.
3. La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.
5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.».  

 

Data: 
31/08/2017 - 01:23
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