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Il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)
(Aggiornamento)
Con il D.M. n. 338/2018, sono state fornite le indicazioni per la Costituzione del GLIR, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale, già introdotto dal Prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 e ridefinito con il D.lgs. n. 66/2017. Il nuovo provvedimento disciplina la composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica da parte del GLIR, come disciplinato dall'art. 9 del D.lgs. 66/71, ai sensi del riscritto art. 15 della legge n. 104/92.
L'art. 2 del DM 338/18, che specifica la composizione, prevede, al comma 3, che ai componenti sia aggiunto un "docente delegato espresso dal coordinamento locale degli ateneni, che garantisca la rappresentanza delle università"; in sintesi, in base all'art. 2, il Nuovo GLIR sarà composto da:
- il dirigente preposto all'USR o un suo delegato (con funzione di presidente),
- 2 (max) Dirigenti tecnici e amministrativi dell'USR (max 2),
- 4 (max) Dirigente scolastici in serv izio nella regione (scelti fra i diversi ordini e gradi di scuola),
- 3 (max) Coordinatori didattici e/o gestori scuole paritarie presenti nella regione,
- 5 (max) Docenti esperti in inclusione scolastica (rappresentanti le scuole di ogni ordine e grado e, fra questi, un rappresentante delle università, indicato dal coordinamento locale degli Atenei),
- 5 (max) Rappresentanti della Regione,
- 5 (max) Rappresentanti degli Enti locali,
- 5 (max) Rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentativi a livello regionale in campo di inclusione scolastica (i rappresenanti sono individuati dal Direttore dell'USR sulla base di uno dei seguenti criteri: a) costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell'Ossservatorio Permanente per l'inclusione scolastica; b) aver stipulato specifiche convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli enti regionali.
FUNZIONI ATTRIBUITE
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma (artt. 13, 39, 40 della legge 104/92, integrati con le finalità della legge 107/15, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro),
b) supporto ai Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT),
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
NOTA: il dirigente dell'USR può assegnare al GLIR ulteriori funzioni, in base alle esigenze territoriali.
Con successivo decreto del MIUR potranno essere assegnate ulteriori funzioni.
SEDE
Il GLIR ha sede presso l'USR regionale o su altra sede indicata dal dirigente dell'USR.
Le funzioni di segreteria, di supporto tecnico-amministrativo e organizzativo ai lavori del GLIR sono assicurate dal personale dell'USR.
DURATA
Il GLIR rimane in carica per 3 anni. I componenti possono essere confermarti una sola volta.
Il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) è stato introdotto dal MIUR con la Nota n. 4274/09. La Nota affidava ai singoli Uffici Scolastici Regionali l’incarico di provvedere alla costituzione del GLIR, declinando compiti e rimandando agli URS la composizione:
Il recente D.L.vo n. 66/2017, nel modificare l’art. 15 della legge n. 104/92, ha inserito il G.L.I.R. nell’elenco dei gruppi di lavoro. Il GLIR, il GIT e il “nuovo GLI” sostituiscono il GLIP (Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale) e il GLH di Istituto.
GLIR: che cos’è?
Per i rappresentanti qui citati è garantita la partecipazione paritetica, anche se sono possibili eventuali integrazioni o variazioni (ma di questo se ne occuperà il MIUR dopo aver consultato l’Osservatorio permanente che dovrebbe essere ricostituito dal prossimo primo settembre). Al GLIR, oltre quelli previsti dalla Nota del 2009, sono affidati nuovi compiti; nello specifico: a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
COMPITI DEL GLIR
2) Supporto ai GIT
Il GLIR sarà impegnato anche a dare supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), i cui compiti riguardano l’indicazione delle ore di sostegno, la consultazione e la programmazione delle attività e il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio.
I GIT, che operano a livello di territorio, fruiranno dell’aiuto del gruppo che opera a livello regionale.
3) Piani di formazione
Un altro importante compito affidato al GLIR è di supportare le singole reti di scuole nel momento in cui queste sono impegnate nella progettazione e nella realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
Saranno quindi i rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali, delle Associazioni delle persone con disabilità insieme al Dirigente dell’USR a sostenere le reti di scuola non solo nel momento in cui queste progettano il Piano di formazione del personale della scuola, ma anche durante l’attuazione dello stesso.
Operatività
Non è ancora stabilito quando sarà nominato e quindi rinnovato il GLIR, né quale sarà la sua composizione definitiva. Infatti il Decreto, senza indicare i termini di emanazione, precisa che “la composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR” saranno indicate in un prossimo decreto.
Ad oggi il MIUR non ha ancora predisposto il provvedimento che specifica gli elementi sopra richiamati, limitandosi a ricordare, con la Nota n. 1553/17, che il GLIR e il GLI sono istituiti dal giorno 1 settembre 2017 e puntualizzando che, sempre in tale data, sarà costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.
di Evelina Chiocca
Si riporta il testo dell'art. 9 del D.L.vo n. 66/17
Art. 9. Gruppi per l’inclusione scolastica