RISPOSTA
Regolamento Gelmini del 2009 sulla valutazione degli alunni (DPR 122/09), Valutazione ed Esami
L'art. 9 riguarda espressamente le modalità ed i contenuti della valutazione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Il comma 1 ribadisce che la valutazione va effettuata con riguardo al Piano Educativo Individualizzato (PEI), predisposto da tutti i docenti, dagli operatori socio-sanitari e dalla famiglia,riguarda il comportamento, le attività svolte e, secondo me, trattandosi di Pei differenziato occorre definire gli obbiettivi trasversali su tutte le discipline. Va considerato che l'alunno ha una programmazione differenziata. È possibile aggiornare il Pei esplicitando quali obiettivi trasversali debba raggiungere.
Se è stata approvata la riduzione di orario scolastico e l'alunno segue la programmazione differenziata, allora non va inserita la valutazione per la disciplina per la quale non è prevista la frequenza. Il PEI non prevede l'esonero. La valutazione va inserita seguendo gli obiettivi trasversali del PEI. Il voto va comunque inserito. Però se per quella disciplina è stata prevista un'attività specifica (come descrive la collega), allora il VOTO deve essere assolutamente attribuito. Non inserirei attività specifica bensì obiettivi trasversali individuati nel PEI.
Si rimanda, inoltre, a quanto espresso dall’avv. Salvatore Nocera:
La valutazione ordinaria dei consigli di classe
L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione «sulla base» permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che, come si è avuto modo di chiarire, è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati (didattico, riabilitativo e di socializzazione). Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato. La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.
I docenti (tutti), registreranno le regolari assenze dell'alunno che andranno debitamente giustificate.Nel PEI abbiamo già indicato la riduzione oraria dell'alunno. Ora, è pur vero che l'alunno non usufruisce di istruzione in ospedale o a domicilio ma è altrettanto importante considerare che la C.M. n 20 del 4 Marzo 2011, che rende meno rigido il riferimento alla invalidità dell'anno scolastico a causa di assenze.
Problema assenze: si propone di richiedere alla famiglia una certificazione medica specialistica dove si evidenzi la necessità di far seguire all'alunno un orario scolastico ridotto (vista la patologia). Per quanto riguarda la valutazione, i docenti, tutti, dovranno attenersi alle indicazioni dei PEI.
A completamento (dalla scheda dell’avv. Nocera):
«Infatti la Circolare, nel ri-trascrivere la disposizione dell'art. 14 comma 7 del DPR n 122/09 sulla possibilità di deroghe al limite massimo di assenze, quando comunque il Consiglio di classe abbia sufficienti elementi di valutazione, affida al collegio dei docenti il compito di determinare i casi di deroga e a titolo di esempio cita tra gli altri l'ipotesi di gravi motivi di salute documentati e terapie e cure programmate. Ora, è noto che gli alunni con disabilità sono maggiormente esposti al rischio di malattie e comunque hanno spesso necessità di svolgere terapie e cure programmate. Pertanto la Circolare giunge utile per evitare ingiuste bocciature».
La frase "quando comunque il Consiglio di classe abbia sufficienti elementi di valutazione" deve essere ricondotta al comma 1 dell'art. 9 DPR 122/09.