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PERCORSI ATTUALI
Corso di Specializzazione per le attività di sostegno
(Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e di Secondo grado)
Norma di riferimento: Decreto 30/09/2011
Il 30 giugno 2018 si è concluso il terzo ciclo del corso di specializzazione rivolto a docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola. Nelle more dei nuovi percorsi, introdotti dal Decreto legislativo n. 66/2017 e dal decreto legislativo n. 59/2017, è possibile che siano emanati altri corsi di specializzazione, conformemente al percorso indicato dal DM 30/09/2011 che, di seguito, descriviamo sinteticamente.
Il DM 30 settembre 2011 definisce il percorso per conseguire la “specializzazione polivalente per le attività di sostegno” che l'art. 13 del DM 249/10 impropriamente definisce "sostegno didattico agli alunni con disabilità" (l'espressione lascia intuire l'orientamento verso la classe di concorso o la separazione delle carriere, mentre la legge 104/92 stabilisce che l'insegnante che opera su posto di sostegno è assegnata "alla classe" e non all'alunno con disabilità.
Il corso, attivato sulla base delle esigenze territoriali, è a numero chiuso; infatti l'accesso è determinato dal superamento di una articolata selezione, strutturata in tre prove:
Per frequentare il corso di specializzazione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
IL CORSO
In base al Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (art. 13 del DM 249/2010), il corso di specializzazione, della durata di un Anno Accademico (ovvero non inferiore a otto mesi), prevede il conseguimento di 60 Cfu ed è attivato unicamente dalle Università, sulla base di precise indicazioni indicate dal M.I.U.R. Non sono previsti riconoscimenti di crediti. Non sono previste attività online (il corso si tiene in presenza, con obbligo di frequenza). Il corso di specializzazione è strutturato in:
PROVA FINALE: il corso di formazione si conclude con una prova finale, superata la quale viene rilasciato il titolo di specializzazione polivalente, utile per l’iscrizione nell’elenco di sostegno dell'ordine e grado di scuola scelto in fase di selezione/iscrizione.
In sintesi: conseguimento di 60 CFU; percorso annuale (pari alla durata di un Anno Accademico, comunque per un periodo non inferiore agli 8 mesi); accesso previa selezione; attivato unicamente dalle Università autorizzate; 150 ore di tirocinio diretto; titolo di studio: specializzazione polivalente per le attività di sostegno.
Si tratta di un percorso "ben strutturato e articolato" (considerata la scarsità di CFU), per questo si apprezza molto l'impianto generale che tende a fornire il futuro docente dei contenuti essenziali ed indispensabili per poter approcciarsi al lavoro in modo competente.
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I NUOVI PERCORSI PER LA SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
1. INFANZIA E PRIMARIA
Specializzazione per il sostegno per i docenti della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria: percorso da definirsi (sono al lavoro i gruppi incaricati dal MIUR per definire il percorso.
In attesa della definizione del nuovo percorso (e delle modifiche del Corso quinquennale di laurea in Scienze della Formazione Primaria) è molto probabile che il MIUR indica un altro o altri corsi di specializzazione, per assicurare alle scuole docenti specializzati per il sostegno.
2. SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
CONCORSO STRAORDINARIO 2018 per i docenti Specializzati per le attività di sostegno della scuola Secondaria di 1 e di 2 grado (Decreto legislativo n. 59/2017)
- Reclutamento docenti nella scuola secondaria di 1 e di 2 grado: al via il decreto
- Modalità: gli aventi diritto: coloro che intendono presentare domanda possono farlo a partire dal 20 febbraio fino al 22 marzo 2018. La domanda può essere presentata in un'unica regione per tutte le classi di concorso (abilitati) o per la tipologia di posto (sostegno) per i quali si posseggono i requisiti (specializzazione per il sostegno). Per approfondimenti: vai alla scheda.
- Procedura concorsuale
1°) prova orale (non selettiva)
2°) predisposizione graduatoria regionale di merito per classe di concorso ed elenco per il sostegno (in base al punteggio sulla prova: oltre al punteggio per titoli e servizio, conteggiato al massimo con 60 punti, si aggiunte il punteggio della prova, valutata al massimo con 40 punti)
3°) i docenti inseriti nella "graduatoria regionale di merito", di cui al punto 2, sono individuati sul 100% dei posti rimasti liberi dopo le assunzioni dal concorso del 2016 e dalle graduatorie ad esaurimento
4°) i docenti individuati sono avviati al TERZO ANNO FIT (anno di prova): lavoreranno in qualità di supplenti in una scuola della regione in cui hanno sostenuto la prova concorsuale, svolgendo le attività previste dal Decreto legislativo n. 59/2017 sul terzo anno FIT (comrprensivo delle relative prove e della valutazioen finale dell'anno di prova)
5°) superato l'anno di prova, i docenti sono assunti per l'anno scolastico successivo a tempo indeterminato (approfondimenti e fonte: vai alla pagina)
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