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Formazione insegnanti di sostegno

Insegnanti di sostegno: ecco come e dove formarsi (anno 2011)

Ecco come cambia il percorso per conseguire il titolo di SPECIALIZZAZIONE per le attività di sostegno

Il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244) ha definito nuove modalità per la formazione iniziale degli insegnanti, stabilendo i percorsi didattici ad essa finalizzata.

Cambiano le regole anche per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, come indicato all'art. 13 dello stesso decreto. Vediamo in sintesi quali sono le novità introdotte.

Scuola dell’Infanzia

 

Scuola Primaria

 

Scuola Secondaria 1 Grado

 

Scuola Secondaria 2 Grado

 1. Enti autorizzatiall’attivazione dei corsi: solo e unicamente le Università

 2. Caratteristiche del corso: conformi ai criteri definiti dal MIUR

 3. Durata del percorso: acquisizione di 60 CFU, di cui 12 per il tirocinio (300 ore)

 4. Accesso al corso:  superamento della prova di selezione (in tre fasi) predisposta dalle Università

 5. Requisiti per sostenere la prova di selezione 

     a)    aspiranti docenti abilitati all’insegnamento

     b)    docenti abilitati all’insegnamento

 6. Corsi a numero programmato

 7. In corso: insegnamenti (con esame e valutazione in 30/30), laboratori (con esame e valutazione in 30/30), attività di tirocinio (diretto, indiretto, TIC)

 7. Conclusione del corso: attività finali (elaborato scritto, relazione attività di tirocinio, prodotto TIC): esito favorevole dell’esame finale

 8. Titolo conseguito:

     DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ

     DI SOSTEGNO, conforme a quanto stabilito dalla L. quadro 104/92

Fonte

Specializzazione per le attività di sostegno

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia.



Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell’ambito dell’ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.

3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

(articolo 13, DM 249/2010)

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