ORE DI SOSTEGNO
Le ore di sostegno vengono richieste dal Dirigente Scolastico agli Uffici Scolastici Territoriali che, a loro volta, inoltrano la domanda agli Uffici Scolastici Regionali.Le ore assegnate alle scuole non sempre corrispondono alle richieste inoltrate e, in questi ultimi anni, la tendenza a ridurre drasticamente le ore è in forte aumento.
Molte famiglie hanno deciso di rivolgersi ai Tribunali, per vedere riconosciuto il diritto allo studio dei propri figli.
Non ultima la sentenza della Corte Costituzionale (n. 80/2010) ha riaffermato il diritto alle "deroghe" che precedenti norme avevano abolito, pur affermando il riconoscimento delle "effettive necessità".
Subito dopo, però, è stata emanata una legge che stabilisce che il numero delle ore di sostegno debba essere definito in un determinato periodo, ovvero durante la formulazione del PEI, a inizio di anno scolastico. Pertanto è opportuno e necessario che, in sede di formulazione del PEI, vengano definite le ore di sostegno necessarie per l'anno scolastico successivo.
Si riporta la norma:
Art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, (G.U. del 30 luglio 2010, n. 176): «La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».