Diventa un socio del CIIS
Entra a far parte della nostra associazione!
SOSTEGNO A RISCHIO NELLA BOZZA DELLA MANOVRA
Gli insegnanti di sostegno sono poco più di 90mila, un numero, però, sempre degno delle attenzioni di ogni Manovra.
Ecco le novità contenute nella BOZZA DELLA MANOVRA, per una “Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica” (la Manovra riguarda le Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
LA BOZZA DELLA MANOVRA
SCUOLA
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
7. Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica
1. L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.
2. L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tal fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.
3.A decorrere dall’a.s. 2011-2012 le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, ove il rapporto docenti di sostegno-alunni disabili sia pari a 1, sono costituite con il numero di alunni minimo e massimo previsto per i diversi gradi di scuola, rispettivamente, dagli articoli 9, 10, 11 e 16 del DPR 20/3/2009, n. 81.
4. Il sistema scolastico, in base alle norme vigenti, provvede esclusivamente ad assicurare l’intervento di natura didattica, restando invece a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle risorse professionali e materiali a sostegno di tale funzione e necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile.
5. All’alunno disabile può essere assegnato in ogni caso non più di un docente e nei limiti dell’orario di servizio contrattualmente previsto per ciascun grado di istruzione.
6. . Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’inps, che partecipa a titolo gratuito.
-------------------------------------------------
1. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
2. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
-----------------------------------------
1. Il comma 4 dell’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato
----------------------------------------------
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato.
2. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7, dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, si applica la procedura prevista dall’art.1, comma 621, lett.b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
------------------------------------------
1.All’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4 sexies aggiungere il seguente comma: Comma 4-septies “ Le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA, sulla base della revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico definito con i regolamenti emanati ai sensi del comma quattro del presente articolo, sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.