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DOMANDA
Avrei bisogno di sapere se esiste qualcosa a livello normativo che preveda per un alunno disabile l'esonero dal sostenere la prova INVALSI nell'esame conclusivo del primo ciclo.
RISPOSTA
La CM 46/2011 ha richiamato, come ancora validi, i contenuti della circolare emanata lo scorso anno (CM 49/2010 e CM 50/2010), ovvero che "per gli alunni con disabilità", per quanto concerne le prove scritte d'esame "sono predisposte ... prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI". Le prove devono essere predisposte sulla base degli "insegnamenti impartiti" al fine di "valutare il proresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali".
La CM stabilisce che "le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione".
Se ne deduce che, anche per le prove INVALSI, non sussiste l'esonero e che le prove devono essere strutturate sulla base della programmazione curricolare predisposta per l'alunno e contenuta nel PEI.
Si rammenta che la programmazione curricolare prevista per la scuola di base (primaria e secondaria di primo grado) non può essere "differenziata" (prerogativa, questa, consentita unicamente alla scuola secondaria di 2° grado, previo consenso firmato dei genitori).